Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.
Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale titolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico.
La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri - sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.
I Governi membri del Consiglio d’Europa, considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e convenuto che gli Stati europei sono animati da uno stesso spirito e da eguali principi, ritennero attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950) di dover prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione, tra i quali l’articolo 6 che viene ripreso ed argomentanto nel seguente modo:
ARTICOLO 6 - Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Fonte: http://unipd-centrodirittiumani.it