1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore
Quanto dispone l’Articolo 27 è all’insegna della libera fruizione del bello e della creatività in tutti campi, dalla letteratura e dalla poesia alla scienza e a tutte le forme artistiche.
La dimensione umanistica che pervade il diritto e il sapere dei diritti umani trova qui esplicito riconoscimento ed incentivo. C’è il respiro dell’umanesimo integrale, che tonifica la persona nel suo tendere al benessere fisico e psichico.
Il sapere dei diritti umani è, in quanto tale, il sapere del bello, perché è il sapere degli universali che pone al centro l’immenso valore della dignità della persona segnata dalla ragione e dalla coscienza.
La creatività culturale, artistica, scientifica non è fine a se stessa. Essa è in funzione della ricerca della verità nelle sue varie forme. E poiché la verità rende liberi, quello della creatività umana è un percorso di conquista e fruizione di tutte le libertà fondamentali.
L’Unesco, a partire da queste considerazioni, ha adottato il 20 ottobre 2005 (con i soli voti contrari di Usa e Israele) la Convenzione “sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”, entrata in vigore il 18 marzo 2007, grazie anche alla rapidità con cui tutti gli stati membri dell’UE l’hanno ratificata.
Gli assunti da cui parte la Convenzione sono così riassumibili: la diversità delle culture è patrimonio comune dell’umanità e deve essere custodita a beneficio di tutti; l’interazione e la creatività nutrono e rinnovano le espressioni culturali; attività, beni e servizi culturali, poiché servono a trasmettere identità, valori e significati non devono essere trattati come aventi un valore soltanto commerciale.
Fonte: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-27-Contro-lomologazione/31