"Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità".
Con questo Articolo, la Dichiarazione universale apre la serie di norme che fanno riferimento al valore del benessere integrale dalla persona umana in ottica di welfare e di stato sociale, fornendo così le radici al successivo Patto internazionale del 1966 dedicato specificamente ai diritti economici, sociali e culturali. L’Articolo 9 di quest’ultimo stabilisce l’obbligo degli Stati parti di “riconoscere il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali”.
Il sistema di sicurezza sociale (welfare) si riferisce a quel complesso di attività, a preminenti fini di solidarietà, con cui lo Stato fornisce ai cittadini prestazioni garantendo loro “una stabile e completa libertà dal bisogno”.
In un sistema di sicurezza sociale possono delinearsi in sostanza tre tipi di interventi da parte dello Stato:
1. assistenza socio-sanitaria: si tratta di interventi che vengono erogati a favore di quelle persone che si trovino in stato di bisogno e questo non sia protetto, totalmente o parzialmente, dal sistema previdenziale.
2. previdenza sociale: si tratta di interventi destinati non a tutti i cittadini, ma ai soli lavoratori, al realizzarsi di determinati rischi, dipendenti dal lavoro stesso o non.
3. interventi di beneficenza: si attuano attraverso la corresponsione di somme di denaro o di altri beni ai soggetti bisognosi o in stato di miseria.
Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, che sorveglia l’applicazione del Patto internazionale, definisce il diritto alla sicurezza sociale come quello che comprende “il diritto ad accedere e mantenere benefici, sia in danaro sia in natura, senza discriminazione, al fine di assicurare la protezione, tra l’altro, dalla mancanza di reddito da lavoro causata da malattia, disabilità, maternità, incidenti sul lavoro, disoccupazione, anzianità, morte di membri della famiglia, nonché da precario accesso alle cure sanitarie, insufficiente aiuto alla famiglia, in particolare per i bambini e gli adulti non auto-sufficienti”.
L’Articolo 22 della Dichiarazione universale indica anche l’ambito spaziale e istituzionale in cui il diritto alla sicurezza sociale deve essere soddisfatto: nazionale e internazionale. Allo Stato si chiede di ‘sforzarsi’ tenuto conto della sua “organizzazione” e delle sue “risorse”. Dunque, non alla mercè di questa o quella ideologia. Il suddetto articolo dice anche: se tu, Stato, non ce la fai coi tuoi propri mezzi, è tuo obbligo renderti parte attiva nel funzionamento degli organismi multilaterali perché si realizzino politiche di governo dell’economia mondiale nel segno di tutti i diritti umani per tutti e della giustizia sociale.
La garanzia dei diritti umani esige che ci siano, e funzionino correttamente, pubbliche istituzioni gestite da persone le quali avvertano fino in fondo che la loro responsabilità è “pubblica” e che la loro legittimazione, sostanziale e formale, deriva dal rispetto che esse hanno per la eguale dignità delle persone e per i loro bisogni vitali.
Fonti: unipd-centrodirittiumani.it