1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Si tratta di una norma di contenuto molto denso, una sorta di sintesi dei principi che devono informare il giusto processo, ogni individuo deve poter disporre di ogni strumento per la sua difesa, sancisce il comma 1, ecco perché, per esempio, a chi non può permetterselo in molti Stati viene assegnato un avvocato d’ufficio. Al secondo comma invece si esclude la possibilità di scivolare nelle leggi “ad personam”, o di leggi che possano mettere in discussione l’esito del processo di un imputato con una modifica delle leggi successiva alla data del fatto per cui si è incriminati.
di seguito riportiamo tre casi in cui un articolo talmente importante e per noi italiani - fortunatamente- abbastanza scontato sembra essere stato completamente dimenticato.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Si tratta di una norma di contenuto molto denso, una sorta di sintesi dei principi che devono informare il giusto processo, ogni individuo deve poter disporre di ogni strumento per la sua difesa, sancisce il comma 1, ecco perché, per esempio, a chi non può permetterselo in molti Stati viene assegnato un avvocato d’ufficio. Al secondo comma invece si esclude la possibilità di scivolare nelle leggi “ad personam”, o di leggi che possano mettere in discussione l’esito del processo di un imputato con una modifica delle leggi successiva alla data del fatto per cui si è incriminati.
di seguito riportiamo tre casi in cui un articolo talmente importante e per noi italiani - fortunatamente- abbastanza scontato sembra essere stato completamente dimenticato.